Disegno o modello

Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Si precisa che per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le prestazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore e per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

  • 1) Cosa deve essere?
    1. Essere nuovo: se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti;
    2. Avere carattere individuale: se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello;

    In caso di disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso il disegno o modello possiede i requisiti della novità e del carattere individuale, ed è pertanto registrabile, soltanto se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione e se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

    Possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

  • 2) Cosa NON deve essere?
    1. Essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume;
    2. Essere in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest’ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
    3. Consistere nelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso, e nei c.d. modelli di interconnessione (vd. art.8 1° e 2° comma D.Lgs. 95/2001);
    4. Essere tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore.;
    5. Essere registrato da chi non ha il diritto di ottenere la registrazione che spetta esclusivamente all’autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa;
    6. Costituire utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati dall’art.6 ter della Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale.
  • 3) Domanda

      Un disegno o modello può singolo oppure multiplo, cioè un insieme di modelli con un massimo di 100, purchè tutti appartenenti alla stessa classe, come specificato nella lista della classificazione internazionale.

      La registrazione del disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda; è possibile chiedere la proroga della durata, per uno o più periodi di 5 anni, fino ad un massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda.

      Se il disegno o modello è registrabile ai sensi dell’art.1 D.Lgs.95/2001 e, contemporaneamente, accresce l’utilità dell’oggetto a cui si riferisce, è ammessa sia la richiesta del brevetto per modello d’utilità sia la registrazione per disegno o modello. L’una o l’altra protezione non possono tuttavia venire cumulate in un solo brevetto.